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Diritti del Locatore in Caso di Violazione della Manutenzione in Svizzera

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Quali sono diritti del locatore in caso di grave violazione del dovere di diligenza nella manutenzione dell’immobile locato in Svizzera?


In Svizzera, il contratto di locazione è regolato dal Codice delle Obbligazioni (CO), che stabilisce diritti e doveri sia per il locatore, che per il conduttore. Uno degli obblighi principali del conduttore, oltre al pagamento della pigione, è quello di mantenere l’immobile in buono stato, eseguendo la necessaria manutenzione ordinaria e di informare il locatore di eventuali danni che necessitano un intervento. La negligenza del conduttore nel preservare lo stato dell’immobile, soprattutto in caso di danni derivanti da propria colpa, può comportare gravi conseguenze patrimoniali per il locatore. 

Qualora il conduttore non adempia a questi doveri con la dovuta diligenza, il locatore ha specifici diritti a tutela del suo interesse patrimoniale e della qualità dell’immobile. In caso di grave violazione del dovere di diligenza, il locatore ha il diritto di richiedere la riparazione del danno o il risarcimento economico per il danno subito. Se il conduttore non ripara la situazione dopo aver ricevuto una diffida, l’art. 257f cpv. 3 CO prevede la possibilità di disdetta del contratto di locazione nel caso in cui il conduttore persista nel violare l’obbligo di diligenza.

Per evitare danni economici significativi, è fondamentale che il locatore agisca tempestivamente in caso di violazione degli obblighi di manutenzione e diligenza da parte del conduttore. La prima azione da intraprendere è inviare una diffida formale, sollecitando il conduttore a correggere la situazione. Se, nonostante la diffida, il conduttore persiste nel non adempiere ai propri doveri, il locatore ha il diritto di procedere con la rescissione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 257f cpv. 3 CO. Agire prontamente in queste circostanze consente al locatore di proteggere il proprio patrimonio e di limitare i danni economici derivanti.

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